
07 Giu DECRETO LAVORO – ALTRE NOVITA’
In questa circolare andiamo a riepilogare le principali novità introdotte dal c.d. “Decreto Lavoro” (DL 48/2023, in vigore dal 5 maggio 2023), oltre a quelle già analizzate nelle precedenti circolari in tema di contratti a tempo determinato e in tema di fringe benefit.
- Riduzione del cuneo fiscale (art.39)
Il decreto lavoro incrementa di 4 punti percentuali, per il periodo luglio – dicembre 2023, l’esonero parziale dei contributi IVS a carico dipendente disposto, per l’anno 2023, dall’articolo 1, comma 281, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
L’art. 39, del D. L. 4 maggio 2023, interviene sulla misura dell’esonero contributivo dei contributi IVS a carico del dipendente (cuneo contributivo). In particolare, stabilisce che per i periodi di paga al 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sulla tredicesima mensilità. In ogni caso resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (in pratica non penalizza il calcolo pensionistico).
Pertanto da luglio a dicembre 2023:
— retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 1.923,00 (complessiva, esclusi ratei tredicesima): esonero contributivo del 7%;
— retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 2.692,00 (complessiva, esclusi ratei tredicesima): esonero contributivo del 6%;
- Incentivi all’occupazione giovanile (art.27)
Per la assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato , anche a scopo di somministrazione, incluso il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico), che (le condizioni devono ricorrere tutte):
- a) alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET, Neither in employment nor in education and training);
- c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;
è previsto uno specifico incentivo, destinato ai soli datori di lavoro privati, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e per un periodo di 12 mesi. L’incentivo è fruibile dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Agevolabili sono solo le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1°
giugno e fino al 31 dicembre 2023.
- Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 23)
La norma interviene a mitigare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2, c. 1-bis, D.L. 463/1983 a carico dei datori che omettono il versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo non superiore ad euro 10mila annui. La novella prevede la applicazione di una sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
- Incentivo all’assunzione per i beneficiari dell’assegno di inclusione (Art.10)
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Agevolazioni sono riconosciute anche ai datori di lavori che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale (è previsto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a loro carico, per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 4.000 euro).
Dott. Lorenzo Tomaini
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