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DECRETO LAVORO – NOVITA’ IN TEMA DI FRINGE BENEFIT
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DECRETO LAVORO – NOVITA’ IN TEMA DI FRINGE BENEFIT

  1. I contenuti del Decreto Lavoro in tema di fringe benefit

 

Il Decreto Lavoro (Dl 48/2023), all’art. 40 ripropone l’aumento della soglia dei fringe benefit esenti a 3.000 euro, ma soltanto per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Per i lavoratori privi di figli a carico, resta confermata la soglia tradizionale prevista dall’Art. 51 c.3 del TUIR, cioè 258,23 euro annui.

Nel limite dei 3.000 euro (e quindi solo per i dipendenti con figli a carico) rientrano anche quest’anno i rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Riportiamo il testo esatto dell’articolo in oggetto, con la premessa che più di qualche aspetto operativo dovrà essere chiarito con le circolari di prassi o con la conversione in legge del Decreto.

Art. 40

  1. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000,  il valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati,  che  si  trovano  nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche’ le somme erogate o  rimborsate  ai medesimi lavoratori dai datori  di  lavoro  per  il  pagamento  delle utenze  domestiche  del  servizio  idrico   integrato,   dell’energia elettrica  e  del  gas  naturale.  I  datori  di  lavoro   provvedono all’attuazione   del   presente   comma   previa   informativa   alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
  2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti  per  i  quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
  3. Il limite di cui  al  comma  1  si  applica  se  il  lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi  diritto  indicando

il codice fiscale dei figli.

 

Ricordo che i benefit in oggetto sono i c.d. “beni in natura” ex art.51 c.3 del TUIR, quindi schede carburante, schede acquisto, tessere prepagate. Con l’eccezione del rimborso delle utenze, non rientrano in questa tipologia di benefit le erogazioni dirette in denaro, che quindi concorreranno pienamente a formare il reddito.

Ricordo che caratteristica di questi benefit è la possibilità di erogazione “ad personam” (quindi senza necessità di erogare importi uguali a tutti i dipendenti o categorie di essi) e il fatto che le soglie indicate dal legislatore (3.000 euro per i dipendenti con figli a carico e 258,23 per i dipendenti senza figli a carico) non costituiscono una franchigia e quindi il loro superamento comporterà l’assoggettamento fiscale e contributivo dell’intera somma.

Rientrano in questa soglia tutti i benefit in natura, comprese ad es. le auto ad uso promiscuo. Sono esclusi i buoni pasto e le somme erogate a titolo di welfare aziendale, sulla base di un piano di welfare.

Ricordo anche che, a meno di accordi collettivi, nessun datore di lavoro è obbligato ad erogare compensi in natura ai dipendenti. Si tratta quindi di una facoltà, che può essere utile per integrare i compensi in denaro ed aumentare il potere di acquisto dei dipendenti, tema particolarmente importante in un contesto di alta inflazione come quello attuale.

  1. I destinatari della norma

Destinatari dell’art. 40 sono pertanto:

  • i lavoratori dipendenti (si ritiene, ma è opportuno attendere conferma nelle attese circolari operative, si possa ampliare la validità anche per gli amministratori, i tirocinanti e gli altri percettori di redditi assimilati al reddito di lavoro subordinato)
  • Con uno o più figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Secondo l’articolo citato si intende a carico il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Per accedere a questo ampliamento di esenzione fiscale e contributiva il lavoratore dovrà dichiarare per iscritto al datore di lavoro di avere almeno un figlio a carico, indicando il codice fiscale.

In più viene richiesto al datore di lavoro di attuare il beneficio inviando una informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (se presenti). Interpretando letteralmente il testo significa che non sono coinvolte le rappresentanze sindacali aziendali e che ad esse non deve essere inviata alcuna comunicazione.

I beni in natura dovranno essere assegnati ai dipendenti nell’anno di imposta 2023, quindi col limite massimo del 12 gennaio 2024, per il principio della c.d. “cassa allargata”.

  1. Pagamento o rimborso delle utenze domestiche

 

Anche quest’anno viene prevista la possibilità, sempre entro il limite di 3.000 euro e quindi solamente per i dipendenti con figli a carico, di pagare o rimborsare ai dipendenti le spese per le utenze del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

In linea con quanto precisato dalla circolare 35/2022 dell’Agenzia delle Entrate, riferita allo scorso anno, deve ritenersi che il datore di lavoro, per poter correttamente applicare l’esenzione sui pagamenti/rimborsi delle utenze domestiche, sia ancora tenuto ad acquisire dal lavoratore, nonché a conservare, la documentazione a giustificazione della spesa, accompagnata dalla dichiarazione che la stessa non è già stata oggetto di richiesta di rimborso ad altro datore di lavoro. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000) con la quale il lavoratore stesso attesti:

– di possedere la documentazione comprovante le spese sostenute per le utenze domestiche, con l‘indicazione gli elementi identificativi dell’utenza (o delle utenze), a titolo di esempio: il tipo di utenza, il numero della fattura e l’intestatario (se diverso dal lavoratore occorre indicare quale rapporto familiare intercorre con lo stesso), l’importo, la modalità di pagamento e la data;

– di non aver richiesto il contributo, per le medesime utenze, ad altro datore di lavoro.

Quest’anno la dichiarazione dovrà essere poi comprensiva delle ulteriori informazioni relative al possesso delle condizioni per godere del beneficio e dovrà riportare il codice fiscale dei figli.

  1. I lavoratori non aventi diritto

 

Sono esclusi dall’ampliamento a 3.000 euro dell’esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit i dipendenti che non hanno figli a carico oppure, pur avendoli, non hanno rilasciato la necessaria dichiarazione.

In tale ipotesi è esclusa la possibilità di rimborsare o pagare le utenze domestiche, mentre per gli altri benefit in natura la soglia di esenzione è di 258,23 euro annui.

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